Chiarimenti sul canone RAI

La legge di stabilità 2016, approvata il 22 Dicembre scoso, stabilisce che il canone Rai si pagherà nella bolletta elettrica, a partire dal 1 Luglio 2016.

Si tratta di un cambiamento significativo, a fronte del quale sono ovviamente ed a ragione, tanti i consumatori che chiedono alla nostra Associazione dettagli sulle modalità me sulle condizioni del pagamento. Visto che non tutti i contratti di energia elettrica corrispondono al possesso di un televisore, i cittadini si interrogano su chi dovrà effettivamente pagare.

Inoltre nei singoli casi possono intervenire molte variabili: si pensi ad esempio alle seconde case, oppure ad una situazione in cui il titolare dell’abbonamento non corrisponda all’intestatario del contatore di energia.

In attesa dei decreti attuativi e/o circolari esplicative che dovranno chiarire molteplici dubbi e definire con prcisionetutte le possibili casistiche, vogliamo fornire agli utenti alcune delucidazioni:

1. L’importo del canone RAI è stato ridotto a 100€ e la tassa verrà automaticamente addebitata sul contratto di energia elettrica nel luogo in cui il contribuente ha la propria residenza anagrafica. Il pagamento del canone è dovuto solo per la prima casa e una sola volta nella famiglia,a una condizione naturalmente che i coniugi e i figli siano tutti residenti nello stesso immobile. Nel caso in cui i coniugi abbiano la residenza in due immobili differenti, il canone verrà addebitato su entrambe le bollette elettriche. lo stesso dicasi per i figli: se questi cambiano residenza dovranno pagare il canone nell’immobile in cui hanno un’utenza di energia elettrica (anche in caso di locazione o comodato d’uso).

2. Lo Stato presume la presenza di almeno un apparecchio televisivo in ogni abitazione di residenza, quindi qualora non si detenesse alcun apparecchio si dovrà presentare l’apposita autocertificazione all’Agenzia delle Entrate, valida per un anno: eventuali dichiarazioni mendaci saranno punite penalmente! Le modalità di presentazione dell’autocertificazione devono essere ancora definite da un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate. Nella legge di stabilità non si fa riferimento al possesso di altre forme digitali di accesso alle trasmissioni televisive. Consigliamo di evitare di inviare comunicazioni anticipate: è preferibile attendere chiarimenti normativi o comunque eventuali richieste da parte dell’Agenzia delle Entrate.

3.Il canone si pagherà in bolletta il 1 Luglio 2016 e comprenderà anche le rate dei mesi precedenti, quindi si pageranno 70,00€, dopodichè le rate saranno dilazionate in piccoli importi da 10€ ciascuno fino ad arrivare al totale di 100€. Dal 2017 invece il canone sarà suddiviso in 10 rate, addebitate nella bolletta elettrica nei mesi da Gennaio a Ottobre. Chi ha un contratto di fornitura di energia elettrica per un impegno di potenza superiore a 3KW pagherà il canone allo stesso modo di chi ha impieghi di potenza inferiori, sempre in relazione all’immobile di residenza. Nulla cambia per il momento, rispetto alle comunicazioni di variazioni intervenute nel corso dell’anno: dichiarazione alla’Agenzia delle Entrate per cessioni, cmbi di residenza, furti (allegare denuncia), decesso dell’abbonato. La norma non prevede sanatorie nè preclusioni per eventuali arretrati che andranno in prescrizione nei 5 anni.

Inoltre è prevista l’esenzione per gli over 75 con un reddito complessivo inferiore a 6713,98 €.

Gli uffici, gli e gli esercizi commerciali continueranno a pagare la stessa quota degli anni precedenti, tramite ilv bollettino postale e non in bolletta.

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