Si avvicina il consueto appuntamento con i saldi estivi, che prenderanno ufficialmente il via il 6 luglio.
Un appuntamento che coglie le famiglie in una situazione di forte difficoltà e crisi: in un contesto di rincari generalizzati, con i costi delle vacanze alle stelle, saranno ben pochi gli italiani che si concederanno qualche acquisto extra. Molti, però, proprio alla luce dei rincari, hanno programmato tale appuntamento: chi ricorrerà alle vendite scontate, infatti, è soprattutto perché ha rimandato gli acquisti necessari a tale data, rinunciando a comprare a prezzo pieno ciò di cui aveva bisogno.
Proprio questo fattore tiene in alto il termometro dei saldi, che sennò sarebbe sceso notevolmente. L’Osservatorio Nazionale Federconsumatori ha effettuato la consueta indagine sull’andamento degli acquisti a saldo nelle città di Roma, Milano e Napoli: secondo le intenzioni il 38,2% delle famiglie è propenso ad acquistare a saldo, con una spesa media di 149 euro a famiglia (importo invariato rispetto allo scorso anno).
Coloro che effettueranno acquisti a saldo lo faranno prestando, ora più che mai, molta attenzione all’effettivo risparmio: i cittadini monitoreranno i prezzi a saldo per capire la loro reale convenienza, magari rimandando gli acquisti più in là, nella speranza che gli sconti aumentino, fatta eccezione per i negozi di fascia medio-alta o per gli shop online, dove i cittadini cercheranno di accaparrarsi le occasioni più convenienti fin dalle prime ore di apertura della stagione.
A mantenere moderato l’andamento delle vendite contribuisce anche il fatto che i saldi, ormai, non sono più attesi come una volta, dal momento che fioccano le promozioni, online e no, sempre più numerose e dilazionate nel corso dell’anno. Sono molti, inoltre, i negozi che hanno già avviato i cosiddetti pre-saldi, o vendite private, proponendo ai loro clienti più affezionati sconti in anteprima. Una tendenza che dimostra come il metodo di vendita a saldo o in promozione dovrebbe essere ripensato, magari all’insegna di una liberalizzazione del periodo interessato dalle promozioni.
Per i cittadini che si apprestano ad approfittare dei saldi estivi ricordiamo alcuni consigli utili per ridurre il rischio di essere truffati, raggirati o di incorrere in finte promozioni.
Nuove regole
Il 1 luglio è entrato in vigore il Decreto legislativo che impone maggiore trasparenza negli sconti di fine stagione, che era stato approvato lo scorso 7 marzo in attuazione della Direttiva europea 2019/2161 (cosiddetta Direttiva Omnibus). Le nuove regole sui prezzi di vendita si applicano sia ai negozi fisici che ai siti di e-commerce.
Lo scopo della normativa è smascherare e sanzionare i commercianti scorretti che, poco prima dei saldi, alzano i prezzi a tavolino, per poi ribassarli repentinamente e far apparire percentuali di sconto “fasulle” che invoglino maggiormente i malcapitati clienti.
La normativa interviene sul Codice del Consumo introducendo nuove disposizioni: il nuovo articolo 17bis del Codice del Consumo prevede l’obbligo, per i negozianti, di indicare chiaramente, oltre alla percentuale di sconto e al prezzo finale, anche il prezzo più basso applicato nei 30 giorni antecedenti l’avvio dei saldi.
Anche nel caso in cui la riduzione di prezzo, nel corso della stessa campagna promozionale, aumenti, il prezzo di riferimento per il periodo precedente dovrà essere lo stesso prezzo esposto inizialmente.
La nuova regola è, però, derogata in alcuni casi:
- se i prodotti in promozione sono stati immessi sul mercato da meno di 30 giorni, il “prezzo precedente” sarà quello che il venditore ha applicato nell’arco di tempo inferiore a 30 giorni che precede la promozione; il venditore dovrà indicare il periodo di tempo di riferimento;
- nel caso di prezzi di lancio, di vendite sottocosto e di vendita di prodotti agricoli e alimentari deperibili.
I commercianti che non si atterranno a questa nuova regola andranno incontro al rischio di una sanzione da 516 a 3.098 euro.
Prezzi
L’art. 15 del D.Lgs. n. 114/98 dispone che il cartellino debba indicare sia il prezzo “pieno” che quello ridotto nonché la percentuale di sconto (a cui ora si aggiunge anche il prezzo più basso applicato nei 30 giorni antecedenti l’avvio della stagione dei saldi).
Per evitare che i potenziali clienti possano confondere la merce in saldo con gli altri articoli in vendita, negli espositori, le due categorie di prodotto dovranno essere separate.
Lo sconto riportato sul cartellino è quello che l’esercente è tenuto ad applicare e perciò, se alla cassa venisse chiesto il pagamento di una cifra differente, è opportuno farlo subito presente al negoziante. Qualora si presentino difficoltà non esitare a rivolgersi alla Polizia Municipale o alla Guardia di Finanza.
La normativa vigente obbliga gli esercizi commerciali a garantire ai clienti il pagamento tramite POS, quindi con carta di credito o bancomat. Nel caso in cui l’esercente non consenta tale opzione di pagamento, è possibile segnalare l’episodio alla Guardia di Finanza.
In linea di massima è preferibile evitare di acquistare nei punti vendita che non espongano la percentuale di sconto ed i prezzi (quello pieno, quello scontato e quello più basso applicato nei 30 giorni antecedenti), nonché diffidare delle offerte eccessivamente vantaggiose (pari o superiori al 60%), dietro a cui potrebbe nascondersi un tentativo di truffa o un prodotto contraffatto.
Accade spesso che nei negozi vengano aggiunti, tra la merce in saldo, prodotti che non sono di fine stagione ma che, semplicemente, sono delle rimanenze di magazzino. In questo caso lo sconto potrebbe non essere così conveniente, soprattutto se si considera che si tratta di uno sconto applicato su merce che sta in deposito da molto tempo.
Prove e Cambi
I punti vendita non sono tenuti per legge a permettere la prova dei capi di abbigliamento prima dell’acquisto, così come, in assenza di vizi o difetti, il cambio del prodotto è rimesso alla discrezionalità del commerciante. In generale consigliamo di diffidare di quegli esercizi che non consentono di provare i capi: potrebbe essere indice di poca trasparenza. Inoltre, prima di acquistare qualcosa in saldo, assicuratevi di poterla restituire se e qualora non dovesse andare bene.
È poi buona norma evitare di acquistare prodotti la cui etichetta non indichi, oltre alla composizione, anche le modalità di manutenzione: si eviteranno così spiacevoli incidenti nelle operazioni di lavaggio.
Garanzie
Se da una parte il negoziante non è tenuto per legge a sostituire un prodotto integro, la situazione cambia radicalmente in caso di prodotto difettoso.
Il D.Lgs. n. 24/2002 stabilisce un periodo di garanzia di due anni per i prodotti nuovi e di un anno per i beni usati, anche nel caso di merce acquistata a saldo: è quindi bene conservare lo scontrino (e possibilmente fotocopiarlo, considerando che le ricevute in carta chimica tendono a sbiadire dopo pochi mesi) per chiedere al negoziante la sostituzione del prodotto difettoso o che comunque presenti un vizio di conformità che ne pregiudichi l’utilizzo, emerso entro i 24 mesi dall’acquisto.
In alternativa alla sostituzione è possibile usufruire della riparazione o richiedere una riduzione proporzionale del prezzo o ancora scegliere la risoluzione del contratto. Va precisato che l’opzione non deve risultare eccessivamente onerosa o oggettivamente impossibile per il venditore.
Il bene deve essere conforme al contratto di vendita o comunque alle descrizioni rilasciate: nel caso in cui questo non avvenga, il cliente può chiedere il rimborso del prezzo pagato. Segnaliamo che anche la pubblicità deve rispondere a tale criterio.
Qualora il venditore rifiuti di ottemperare ai propri doveri o venga richiesto il pagamento delle riparazioni adducendo la mancata copertura del difetto nel quadro della garanzia, ma tali dichiarazioni non risultino opportunamente dimostrabili, il consumatore potrà chiedere assistenza ad uno sportello Federconsumatori per ricorrere al Giudice di pace del Tribunale più vicino.
Al fine di evitare equivoci, è opportuno tenere presente che gli impegni assunti dal produttore, cioè le garanzie convenzionali, sono vincolanti per il produttore stesso, ma non sostituiscono la garanzia legale; quindi, riparazioni e sostituzioni devono essere richieste direttamente al negoziante: sarà poi quest’ultimo, in presenza di garanzia convenzionale, ad indirizzare eventualmente il cliente al servizio assistenza del produttore.
Acquisti online
A differenza di quanto accade per gli acquisti effettuati direttamente nei negozi, nel caso dello shopping online non è sempre possibile consultare tutte le informazioni relative al prodotto. È pertanto opportuno controllare con attenzione la completezza e l’esaustività della descrizione e la buona qualità delle immagini disponibili per inquadrare il prodotto nel suo complesso.
Proprio tenendo in considerazione l’impossibilità di verificare fisicamente le condizioni e la qualità dei prodotti, il Codice del Consumo prevede particolari tutele per gli acquisti online e a distanza: è il caso, ad esempio, del diritto di recesso, qui previsto, che invece, come già precisato, non sussiste per gli articoli comprati nei locali commerciali. L’utente ha 14 giorni di tempo a partire dal momento della consegna per restituire il prodotto e richiedere il rimborso totale dell’importo pagato. Ad ogni modo è preferibile consultare sul sito scelto le indicazioni relative al diritto di recesso.
Nel caso in cui l’acquisto non avvenga dal sito dell’azienda ma attraverso un’altra piattaforma, è necessario verificare l’affidabilità dell’intermediario e la provenienza della merce.
Per garantire la sicurezza dei pagamenti, siano essi effettuati tramite carta di credito, carta di debito, bonifico o altri mezzi, è importante utilizzare una connessione protetta, controllare che l’indirizzo del sito web sia preceduto da HTTPS (e non da HTTP) e verificare la presenza dell’immagine di un lucchetto, in alto a sinistra nella barra degli indirizzi del browser del sito o della pagina della transazione.
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