Finalmente è possibile avere riconosciuto un ristoro da parte delle aziende del TPL in Toscana agli abbonati che non hanno utilizzato il servizio per le limitazioni previste dall’emergenza sanitaria Covid19.
Ora velocemente tocca alle imprese indicare le modalità operative a tutti gli utenti per il riconoscimento di un voucher oppure il prolungamento dell’abbonamento stesso per il periodo di non utilizzo.
Saranno le aziende a scegliere se compensare i titoli con dei voucher o prolungando l’abbonamento. Tutte però dovranno attenersi a dei criteri specifici individuati dalla Regione Toscana
Con la riduzione delle corse di bus, treni e tramvia durante i mesi del lockdown in molti utenti del trasporto pubblico regionale si sono trovati in tasca abbonamenti non utilizzati. Dopo la raccomandazione della Regione di non disfarsi dei titoli inutilizzati, e il Decreto Rilancio che ha autorizzato i rimborsi per gli abbonati, la Regione Toscana fa un ulteriore passo avanti per definire le modalità della compensazione indicando tempi e modalità univoche in tutta la Toscana per le aziende di tpl che potranno prolungare l’abbonamento non utilizzato o prevedere un voucher (così come previsto dal decreto legge n.34 del 19 maggio 2020). Ecco nel dettaglio come sarà possibile ottenere il ristoro:
Innanzitutto CHI: potranno richiedere una ‘compensazione’ dei servizi non fruiti durante il lockdown tutti i cittadini utenti delle aziende di trasporto pubblico su gomma che operano in Toscana (attualmente consorziate o subaffidatarie di One Scarl), a Trenitalia spa e Tft spa per quanto riguarda il servizio su ferro ed a Toremar spa per quanto riguarda il traghetto verso l’Arcipelago toscano.
Quali Abbonamenti: Il diritto alla compensazione vale per tutti i tipi di abbonamento, anche per i ‘Pegaso’ e per l’abbonamento ‘Unico metropolitano’.
Validità della compensazione: la compensazione è relativa al periodo per il quale non è stato possibile l’utilizzo del titolo di viaggio, periodo diverso per ciascun soggetto. Per gli abbonamenti plurimensili, si procederà nel rispetto di quanto previsto dall’art. 18 della L.R. 42/98.
La richiesta: la richiesta di compensazione andrà avanzata entro il 15 ottobre, salvo nuova proroga del periodo di emergenza con apposito provvedimento ministeriale. Andrà indirizzata all’Azienda che ha emesso l’abbonamento. Andrà presentata preferibilmente on-line sul portale aziendale dedicato, secondo le modalità indicate dalle aziende stesse.
Cosa comuncare: gli abbonati che hanno diritto alla compensazione dovranno comunicare all’azienda di trasporto titolare dell’abbonamento la propria situazione inviando una domanda alla quale dovranno allegare: il titolo di viaggio in corso di validità nel periodo del lockdown (definito dai provvedimenti attuativi delle misure di contenimento previste dal decreto-legge del 23 febbraio e dalle successive modifiche del 5 marzo e 25 marzo); una dichiarazione rilasciata ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa al mancato utilizzo, in tutto o in parte, del titolo di viaggio in conseguenza del lockdown. La dichiarazione dovrà contenere informazioni su: generalità del titolare dell’abbonamento causa del mancato utilizzo del titolo di viaggio (specificando “…in conseguenza dei provvedimenti attuativi delle misure di contenimento previste dall’articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 o dall’articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19”); l’indicazione del luogo di lavoro e del datore di lavoro (se in rapporto di dipendenza o altro) se il titolo di viaggio non è stato fruito per misure di contenimento che hanno fermato o ridotto l’attività lavorativa nome e indirizzo dell’istituto scolastico presso il quale si reca lo studente titolare dell’abbonamento, se il titolo di viaggio non è stato fruito a causa della sospensione dell’attività scolastica la durata del mancato utilizzo del titolo di viaggio.
Che tipo di compensazione: le aziende di trasporto potranno emettere un voucher di importo pari all’ammontare della spesa effettivamente sostenuta dall’utente per i giorni di non utilizzo dell’abbonamento (da utilizzare entro un anno dall’emissione) oppure prolungare la durata dell’abbonamento per un periodo corrispondente a quello durante il quale non ne è stato possibile l’utilizzo. Nel caso in cui il titolare del diritto al rimborso non avesse più necessità di usufruire del servizio di trasporto, le aziende dovranno trovare forme alternative di ristoro (ad esempio dare la possibilità all’utente di utilizzare il voucher per altri titoli di viaggio). Sarà compito delle aziende dare massima diffusione, attraverso i loro canali di comunicazione, alle informazioni sulle modalità di richiesta, di emissione e di spendibilità dei voucher o delle altre misure di compensazione.