Energia e Gas

MERCATO DI MAGGIOR TUTELA

Se il cliente non ha sottoscritto altri contratti, al momento si trova nel mercato garantito; ciò significa che è le condizioni sono regolate dall’Autorità che regolamenta i seguenti punti:

  1. Commerciali della fornitura: frequenza lettura e fatturazione, modalità di pagamento;
  2. Standard di qualità della vendità;
  3. Costi delle operazioni commerciali;
  4. Prezzo di riferimento del servizio di vendita e modalità di aggiornamento.

 

MERCATO LIBERO

Il mercato libero è quello ove il consumatore può decidere quale venditore o tipo di contratto scegliere e quando eventualmente cambiarli selezionando un’offerta che ritiene più interessante e conveniente. Si tratta di una scelta volontaria che non prevede alcun obbligo.

 

DIRITTO DI RIPENSAMENTO

L’accettazione della proposta irrevocabile o la conclusione di un contratto fuori dalla sede o dagli uffici commerciali del venditore o attraverso forme di comunicazione a distanza (telefono o via Internet), può essere revocata entro 10 giorni attraverso una missiva in forma scritta al nuovo venditore.

I 10 giorni decorrono dal momento della consegna della proposta contrattuale irrevocabile o dalla conclusione del contratto.

In caso di contratto a distanza i 10 giorni vanno calcolati a partire dalla data in cui il cliente riceve la copia scritta del contratto.

Non ha diritto al ripensamento il cliente che ha aderito alla proposta irrevocabile o ha concluso il contratto negli uffici del venditore.

 

RIENTRO NEL MERCATO GARANTITO

Se il cliente si trova nel regime di mercato libero può rientrare nel mercato garantito inviando una raccomandata con ricevuta di ritorno al proprio fornitore comunicando la propria volontà di recedere dal contratto per rientrare nel m.g., contestualmente occorre fare richiesta al fornitore del mercato garantito, tale procedura è gratuita (escluso per le spese amministrative quali bollo, deposito cauzionale etc.) per il consumatore e ha una tempistica di circa 2 mesi dalla richiesta.

Se il cliente è titolare di partita IVA occorrerà controllare le condizioni di contratto.

 

INDENNIZZI AUTOMATICI

L’Autorità Garante ha stabilito i tempi massimi i tempi massimi di esecuzione delle richieste dei clienti. Superati tali tempi il cliente ha diritto ad un indennizzo automatico.

Tempi ed indennizzi possono essere letti nell’Allegato A della delibera 333/07 del 19/12/2012 reperibile sul link http://www.autorita.energia.it/it/docs/07/333-07.htm

 

FATTURA ALTA

Si può chiedere la rateizzazione della fattura entro la data di scadenza della stessa contattando il servizio clienti del fornitore per concordare un piano di rateizzazione, l’importo verrà maggiorato degli interessi pari al tasso di riferimento fissato dalla BCE.

 

FATTURA DI CONGUAGLIO

L’esercente ha l’obbligo di effettuare un tentativo di lettura annuale, il cliente ha il diritto di comunicare l’autolettura attraverso il servizio clienti e ottenere che la fattura sia calcolata sulla base del consumo effettivo. Qualora il cliente riceva una fattura di conguaglio nella stessa deve essere riportata l’informazione sulla possibilità di ottenere la rateizzazione il cui numero deve essere pari almeno al numero di bollette di acconto o stimate ricevute successivamente alla precedente bolletta di conguaglio e comunque non inferiore a due

 

FATTURA SU CONSUMO PRESUNTO

Nel caso in cui l’esercente non abbia effettuato la lettura del contatore ed il cliente non abbia comunicato l’autolettura, il consumo presunto deve essere calcolato sulla base del consumo storico del cliente.

 

PERIODICITA’ DELLA FATTURA

La fatturazione dei consumi deve avvenire con periodicità almeno bimestrale per le seguenti tipologie di clienti:

clienti domestici alimentati in bassa tensione;

clienti alimentati in bassa tensione per usi non domestici con potenza contrattualmente impegnata non superiore a 30 kW

La fattura può essere emessa con una diversa periodicità se questo è previsto dalle condizioni contrattuali dei fornitori operanti nel mercato libero.

 

SCADENZA DELLA FATTURA

Il termine di scadenza per il pagamento della bolletta non può essere inferiore a venti giorni dalla data di emissione della bolletta medesima.

 

DISTACCO DELLA FORNITURA PER MOROSITA’

Il fornitore può richiedere all’impresa distributrice la sospensione della fornitura in caso di morosità, prima di effettuare la richiesta, l’esercente la vendita è tenuto a costituire in mora il cliente finale, mediante comunicazione scritta a mezzo di raccomandata, in cui devono essere almeno indicati:

a) il temine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento;

b) il termine decorso il quale, in costanza di mora, l’esercente la vendita provvederà ad inviare all’impresa distributrice la richiesta di sospensione della fornitura;

c) le modalità con cui il cliente può comunicare l’avvenuto pagamento.

3.3 – Il termine in cui al comma 3.2, lettera a) non può comunque essere inferiore a 5 giorni dall’avvenuto avviso postale o dell’avvenuta consegna al cliente finale della raccomandata contenente la comunicazione di cui al medesimo comma 3.2.

Prima della sospensione il cliente subirà per 15 giorni nei quali una riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile.

 

DIVIETO DI SOSPENSIONE

  • Quando il cliente ha comunicato i dati della ricevuta di pagamento della bolletta;
  • Se l’importo da pagare, relativo all’ultima bolletta o ad una bolletta precedente comunque non pagata, è inferiore od uguale a quello del deposito cauzionale riportato nelle bollette;
  • Se la bolletta contiene anche la fattura di prestazioni (es: esecuzione lavori, ecc.) non direttamente connesse alla fornitura dell’elettricità fatturata;
  • Durante il periodo in cui il distributore ha in corso la ricostruzione dei consumi dopo l’accertato malfunzionamento del contatore;
  • Quando il consumatore non ha ricevuto la raccomandata di preavviso oppure nella stessa non sono riportate tutte le informazioni elencate alle lettere a), b) e c) del comma 3.2 sopra riportato;
    nelle giornate di venerdì, sabato, domenica, nel giorno festivo e in quello precedente quando c’è una festività.

RIATTIVAZIONE IN CASO DI MOROSITA’

In caso di disattivazione per morosità, una volta sanata, il cliente deve sostenere i costi di attivazioni e riallacciamento.

 

BONUS

Il bonus può essere richiesto agli urp dei comuni di residenza per condizione di disagio economico o per un membro della famiglia che versa in gravi condizioni di salute che usa apparecchiature elettromedicali ed è incluso nell’elenco utenti non disalimentabili

 

CAMBIO CONTATORE

GUASTO DEL CONTATORE

VERIFICA DEL CONTATORE

CARTE DEI SERVIZI

Tutti i fornitori devono rendere pubblica la propria carta dei servizi dove vengono riportate tutte le condizioni delle prestazioni da essi effettuate.

POST RECENTI